Riforma del Terzo Settore 2026: Guida alle Novità Fiscali
RIFORMA DEL TERZO SETTORE 2026: GUIDA ALLE NOVITA' FISCALI
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 1/2026, ha fornito i primi chiarimenti ufficiali sulle disposizioni fiscali del Codice del Terzo Settore (CTS). Il documento analizza la nuova disciplina delle imposte sui redditi, i criteri di non commercialità e i regimi agevolati per gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Transizione da Onlus a ETS e Iscrizione al RUNTS
Con l'abrogazione dell'Anagrafe delle Onlus, gli enti già iscritti che intendono mantenere le agevolazioni acquisendo la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) devono seguire un iter specifico:
- Scadenza: La domanda di iscrizione al RUNTS va presentata entro il 31 marzo 2026.
- Documentazione: È necessario allegare l'atto costitutivo, lo statuto aggiornato alle norme del CTS e gli ultimi due bilanci approvati.
- Continuità: In caso di accoglimento, la qualifica di ETS decorre dal 1° gennaio 2026, garantendo la continuità fiscale.
Il Test di "Non Commercialità"
Il CTS introduce criteri oggettivi per stabilire se un'attività di interesse generale sia rilevante o meno ai fini IRES:
- Regola Generale: Un'attività è considerata non commerciale se i corrispettivi ricevuti non superano i costi effettivi sostenuti per svolgerla. Fra questi, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che ai fini fiscali non rientrano gli oneri figurativi.
- Margine di Tolleranza: È ammesso un superamento dei costi fino al 6% per un massimo di tre periodi d'imposta consecutivi senza perdere la qualifica di non commercialità.
- Semplificazione per Piccoli Enti: Gli enti con proventi inferiori a 300.000 euro possono calcolare la non commercialità in modo unitario su tutte le attività svolte, anziché analizzarle singolarmente.
Nuovi Regimi Forfettari (Soglia 85.000€)
Per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) regolarmente iscritte al RUNTS, entra in vigore un regime di tassazione semplificata:
- Requisito d'accesso: Ricavi o proventi di natura commerciale non superiori a 85.000 euro annui.
- Applicazione: Il 2026 rappresenta il primo anno di operatività di questa agevolazione. Non è prevista esplicitamente la decadenza dal regime fiscale di favore in caso di perdita dei requisiti in corso d'anno.
La Disciplina per l'Impresa Sociale
Possono assumere la qualifica di Impresa Sociale gli enti privati che svolgono stabilmente un'attività d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro.
- Requisiti Operativi: L'attività di interesse generale deve generare almeno il 70% dei ricavi complessivi.
- Trattamento Fiscale: Le imprese sociali sono sempre considerate soggetti commerciali ai fini IRES e devono adottare il regime di contabilità ordinaria ai fini IVA.
- Agevolazioni ed Esclusioni: Beneficiano di deduzioni specifiche e dell'irrilevanza di alcune variazioni fiscali. Sono inoltre escluse dalla disciplina delle "società di comodo" e dall'applicazione degli indici ISA.
- Limitazioni: La neutralizzazione fiscale non si applica ai dividendi erogati, alla creazione di riserve divisibili o agli aumenti gratuiti di capitale.