Locazioni brevi nella CU 2026

AUTORE

lara

DATA

Marzo 24, 2026

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LOCAZIONI BREVI NELLA CU 2026

Nella Certificazione Unica 2026 vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

Il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.

Negli altri casi, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del Codice civile.

ISTRUZIONI MODELLO CU

Nelle istruzioni al modello di CU 2026 nella sezione VIII vengono fornite tutte le regole per compilare l’ultima pagina del modello che certifica appunto i redditi derivanti dalle locazioni brevi.

Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

I soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 4, ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21 per cento sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo versamento e al rilascio della relativa certificazione ai sensi dell’articolo 4 del DPR n. 322 del 1998.

CIN INDICATO NELLA CU 2026

La Certificazione Unica 2026 attesta, tra gli altri, l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni o locazioni brevi.

Come previsto dall’art.1, comma 78 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell’ultima pagina della CU 2026, occorre indicare nel punto 22 il codice identificativo nazionale (CIN), di cui all’art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191.

Attenzione al fatto che da quest’anno l’indicazione del Codice identificativo nazionale (CIN) è obbligatoria.

Per consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione precompilata in modo più accurato e completo è opportuno che i sostituti verifichino che tale dato sia corretto, consultando, i CIN presenti nella banca dati strutture ricettive (BDSR).

L’ Agenzia delle Entrate ha previsto che per i contratti relativi alla medesima unità immobiliare e stipulati dal medesimo locatore, la comunicazione dei dati può avvenire anche in forma aggregata.

Si precisa che per ogni singola unità immobiliare, l’esposizione dei dati relativi ai contratti di locazione deve essere effettuata adottando sempre il medesimo criterio, o in forma aggregata o in forma analitica.

Qualora il corrispettivo percepito si riferisca ad un periodo di locazione che riguarda due periodi d’imposta (2024 e 2025 ovvero 2025 e 2026) si dovranno compilare due distinti righi, riportando per ciascun rigo il numero di giorni relativo all’anno riportato nel punto 4.

Per la compilazione della CU viene utilizzato il principio di cassa, pertanto, a fronte di un reddito percepito scaturisce per il sostituto l’obbligo del versamento delle relative ritenute e del rilascio della certificazione unica.

I corrispettivi percepiti a fronte di locazioni brevi possono assumere la qualifica alternativamente di redditi fondiari e redditi diversi per i quali è previsto, ai fini della tassazione una imputazione rispettivamente per competenza e per cassa.

Pertanto, nella compilazione della Certificazione Unica è necessario coordinare il principio di cassa seguito nella CU, con la natura dei già menzionati corrispettivi percepiti, tenuto conto della successiva tassazione in sede di dichiarazione dei redditi.