Categorie: Immobiliare

Conto termico 3.0: incentivi diretti e stabili per la riqualificazione energetica

AUTORE

lara

DATA

Novembre 25, 2025

CATEGORIA
SHARE

CONTO TERMICO 3.0: INCENTIVI DIRETTI E STABILI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

CHE COS’E’

Il Decreto 7 agosto 2025 aggiorna la disciplina per l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica, nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione, tenendo conto di quanto disposto all’articolo 10, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

  • Il “nuovo” Conto Termico non è già in vigore ma ai sensi dell’art. 31 entrerà in vigore il “novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, ossia il 25 dicembre 2025.

Inoltre ai sensi dell’art. 30 comma 1 le domande di richiesta degli incentivi presentate prima di tale data, rimangono soggette alla disciplina del “Conto Termico 2.0” di cui al DM 16 febbraio 2016.

QUALI SONO GLI OBIETTIVI

La nuova disciplina, concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore civile.

LE NOVITA’ INTRODOTTE E COSA SI POTRA’ INCENTIVARE

Tra le principali novità introdotte vi è l’estensione dei beneficiari, con gli enti del Terzo Settore che non svolgono attività di carattere economico equiparati alle amministrazioni pubbliche e quindi entrambe le macrocategorie di interventi incentivati possono avere per oggetto sia edifici residenziali che non residenziali.

Il perimetro degli edifici coinvolti per gli interventi di efficienza energetica, finora riservati alla PA, è ampliato anche agli edifici non residenziali privati.

  • In aggiunta agli interventi già previsti, quali l’isolamento termico, l’installazione di pompe di calore o di collettori solari, sono incentivabili nuove tipologie di intervento quali ad esempio gli impianti solari fotovoltaici con sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, purché installati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore elettriche. In quanto agli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili saranno incentivabili ad esempio la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e l’installazione di impianti solari termici

CHI VI PUO’ ACCEDERE

Viene introdotta la possibilità, per soggetti pubblici e privati, di accedere agli incentivi anche attraverso Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) o configurazioni di autoconsumo collettivo.

Per i soggetti privati gli interventi su edifici residenziali incentivati sono solo quelli di produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

PLAFOND

Il Conto Termico 3.0 è finanziato con un plafond annuale complessivo di 900 milioni di euro.

Queste risorse sono così suddivise:

  • 400 milioni di euro destinati alle Pubbliche Amministrazioni.
  • 500 milioni di euro destinati ai Soggetti Privati.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha la facoltà di rimodulare questa ripartizione ogni anno in base al flusso delle domande, garantendo l’efficacia dello strumento. Se i fondi annuali si esauriscono, il GSE sospenderà l’accettazione di nuove domande fino alla disponibilità successiva.

Regole di Cumulabilità

Gli incentivi del Conto Termico non sono cumulabili con altre agevolazioni statali.

Fanno eccezione e possono essere sommati:

  • Gli strumenti di sostegno finanziario (come fondi di garanzia, fondi di rotazione o contributi in conto interesse).

Le Pubbliche Amministrazioni godono di un regime più permissivo, potendo cumulare gli incentivi del Conto Termico con altre misure fino a coprire il 100% delle spese ammissibili.

L’accesso agli incentivi per le imprese è strettamente limitato agli interventi che escludono l’utilizzo di impianti alimentati a combustibili fossili, incluso il gas naturale, in linea con gli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione.

PROCEDURE PER ACCEDERE AGLI INTERVENTI

L’ammontare dell’incentivo erogato al Soggetto Responsabile ai sensi del presente decreto non può eccedere il 65% delle spese sostenute. Per gli interventi realizzati su edifici di comuni con popolazione fino 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nonché per gli interventi realizzati su gli edifici pubblici, l’incentivo spettante è determinato nella misura del 100% delle spese ammissibili, fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie stabiliti dal presente decreto e ferma restando l’applicazione dei livelli massimi dell’incentivo spettante.

Per l’accesso agli incentivi il Soggetto Responsabile presenta domanda al GSE, esclusivamente tramite il Portaltermico, attraverso la scheda-domanda.

L’accesso agli incentivi avviene attraverso due modalità alternative:

  1. Accesso diretto: La domanda deve essere presentata entro novanta giorni dalla conclusione dell’intervento, altrimenti l’incentivo non è ammissibile. Generalmente, i pagamenti possono essere dilazionati fino a centoventi giorni (fatta eccezione per le prestazioni professionali specificate). Solo per i soggetti privati, è ammessa una dilazione superiore a 120 giorni, a condizione che l’ultima rata pagata sia superiore al 10% della spesa totale.
  2. Tramite prenotazione: Questa modalità è riservata a specifici soggetti ammessi che possono agire direttamente o tramite una ESCO. La richiesta di prenotazione viene inviata in via preventiva e può essere presentata se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

Diagnosi Energetica e Atto Amministrativo: Presenza di una diagnosi energetica e di un atto che attesti l’impegno a eseguire interventi coerenti con essa. In caso di contratto di prestazione energetica, lo schema tipo va allegato all’atto.

Deroga per Calamità: Per edifici colpiti da calamità, si può inviare il progetto esecutivo in deroga all’obbligo di diagnosi.

Contratto con ESCO (ESCO Soggetto Responsabile): Presenza di un contratto di prestazione energetica se la ESCO è il Soggetto Responsabile qualificato.

Contratto di Fornitura Integrato (Amministrazione Pubblica Soggetto Responsabile): Presenza di un contratto di prestazione energetica o di un altro contratto di fornitura integrato che permetta di desumere le spese ammissibili, se l’amministrazione pubblica è il Soggetto Responsabile. A questo va allegata copia del contratto firmato ed esecutivo dalla data di riconoscimento della prenotazione da parte del GSE.

Assegnazione Lavori: Presenza di un atto amministrativo che attesti l’assegnazione dei lavori, insieme al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori (secondo il D.Lgs. n.36/2023).

INCENTIVI PER LE IMPRESE: CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’

Requisito di efficienza energetica

Gli interventi devono garantire una riduzione della domanda di energia primaria rispetto alla situazione precedente all’investimento:

  • Intervento Singolo: Riduzione minima del 10%.
  • Multi-intervento: Riduzione minima del 20%.

Verifica e attestazione

La verifica della riduzione della domanda di energia primaria (e del miglioramento della prestazione energetica) è attestata tramite l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), redatto prima e dopo l’intervento e rilasciato come dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato.

Esclusioni dagli incentivi

Gli interventi che prevedono l’installazione di apparecchiature energetiche alimentate a combustibili fossili, compreso il gas naturale.

Richiesta preliminare obbligatoria

Per essere ammessi, è obbligatorio presentare una richiesta preliminare di accesso agli incentivi prima dell’avvio dei lavori. In assenza di questa richiesta, gli interventi non sono ammessi.

La richiesta preliminare deve contenere almeno le seguenti informazioni: descrizione, nome e dimensioni dell’impresa, descrizione del progetto (incluse date di inizio e di fine), ubicazione del progetto, elenco dei costi del progetto, tipologia di auto e importo del finanziamento pubblico necessario.