Categorie: Fisco

Contabilità ordinaria e contabilità semplificata

AUTORE

Laura Gellio

DATA

Febbraio 7, 2022

CATEGORIA
SHARE

Contabilità ordinaria e semplificata: quali sono i limiti?

Quando si può adottare un regime in contabilità semplificata? E quando invece è necessario passare ad una contabilità ordinaria?

Di fatto esistono precisi requisiti che consentono la tenuta di una contabilità semplificata ad imprese individuali, società di persone e enti non commerciali.

Distinguiamo le seguenti casistiche:

Gli imprenditori individuali, le società di persone e gli enti non commerciali che svolgono prestazioni di servizi che non superano nell’anno il limite di ricavi posto a 400.000 euro possono adottare un regime contabile semplificato. Lo stesso vale per le imprese che hanno ad oggetto altre attività e che non superano il limite di ricavi di 700.000 euro.

Il superamento dei predetti limiti comporta dunque il passaggio ad una contabilità ordinaria.

Per coloro che esercitano sia attività con ad oggetto prestazione di servizi, sia altre attività, bisogna prendere come riferimento l’attività con la quale si sono ottenuti più ricavi. Quindi se abbiamo ottenuto più ricavi dalla prestazione di servizi, il limite da non superare è posto a 400.000 euro.

Nel caso in cui non ci fosse una distinta annotazione dei ricavi, vengono presunti prevalenti le attività diverse dalla prestazione dei servizi. Il limite in questo caso è fissato a 700.000 euro.

Gli esercenti di arti o professioni indipendentemente dai ricavi conseguiti rientrano in un regime semplificato sebbene sia comunque possibile optare per una contabilità ordinaria.

Le società di capitali, le cooperative e gli enti commerciali a prescindere dall’attività esercitata e dai ricavi conseguiti, aderiscono ad un regime contabile ordinario.